Art. 7.

      1. Al servizio cassa della casa da gioco si applicano le disposizioni vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, e, in particolare, il decreto-legge 3 maggio

 

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1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.